Componente due: Il quadro giuridico europeo sul coinvolgimento dei lavoratori
Il quadro giuridico europeo sul coinvolgimento dei lavoratori è determinato principalmente dalla Direttiva quadro sull’informazione e sulla consultazione (2002/14/CE), che definisce i principi generali sui diritti minimi all’informazione e alla consultazione che sono obbligatori per tutti gli Stati membri.
Secondo la Direttiva sull’informazione e sulla consultazione, i lavoratori di tutte le aziende che impiegano 50 o più dipendenti hanno diritto all’informazione e consultazione. Tuttavia, gli Stati membri possono abbassare questa soglia, cosa che alcuni di loro hanno fatto, solitamente a 20 lavoratori.
I lavoratori possono esercitare i loro diritti all’informazione e alla consultazione sia attraverso i rappresentanti sindacali, sia attraverso i rappresentanti speciali dei lavoratori eletti appositamente a tale scopo. In alcuni paesi, organismi sono chiamati Comitati aziendali.
I diritti all’informazione e alla consultazione comprendono:
- l’informazione sull’imminente e possibile sviluppo delle attività aziendali e sulla situazione economica,
- l’informazione e la consultazione sullo stato, la struttura e il possibile sviluppo dell’impiego nell’azienda e sulle misure preventive previste, specialmente nelle situazioni in cui esiste una minaccia all’impiego.
- l’informazione e consultazione sulle decisioni che possono portare a cambiamenti fondamentali nell’organizzazione del lavoro oppure nelle relazioni contrattuali.
I rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto di incontrare il datore di lavoro e ottenere una risposta alla loro opinione.
L’obiettivo del processo di consultazione è quello di raggiungere un accordo sulle decisioni che potrebbero portare a cambiamenti fondamentali nell’organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali.
Tutti i rappresentanti dei lavoratori che partecipano nelle procedure di informazione e consultazione godono della tutela legale.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a garantire loro le condizioni adeguate per l’esercizio dei loro incarichi.